Normativa
Decreto legislativo 82/2022
L'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) è l'Autorità di vigilanza sui servizi elencati all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 82/2022.
Tra le varie attività che svolge in virtù di questa funzione, AgID:
a) esamina i reclami dell'utente;
b) verifica la conformità dei servizi ai requisiti del decreto, compresa la valutazione di cui all'Articolo 13 alla quale si applica altresì il comma 2;
c) verifica che il fornitore di servizi abbia adottato le necessarie misure correttive;
d) procede all'accertamento degli illeciti di cui all'articolo 24 in relazione ai servizi.
Inoltre, l'Agenzia per l'Italia Digitale, acquisito il parere di Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per i servizi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a) e b), adotta apposite Linee guida per assicurare l'attuazione dell'Articolo 21 del decreto. Per i servizi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c), le linee guida sono adottate acquisito il parere dell'Autorità per la regolazione dei trasporti.
L'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) è l'Autorità di vigilanza sui servizi elencati all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 82/2022.
Tra le varie attività che svolge in virtù di questa funzione, AgID:
- verifica che i servizi elencati all'articolo 1 siano conformi ai requisiti di accessibilità;
- richiede al fornitore di un servizio non conforme di adottare le misure correttive necessarie, entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura della non conformità;
- verifica che queste misure correttive siano state effettivamente adottate dal fornitore del servizio, entro i termini richiesti;
- (nel caso in cui il fornitore del servizio non abbia adottato le misure correttive richieste) indica al fornitore del servizio non conforme un termine ragionevole entro il quale oscurare quello specifico servizio o inibirne l'utilizzo;
- accerta gli illeciti e commina le sanzioni previste, in relazione ai servizi;
- esamina e gestisce i reclami presentati dagli utenti su eventuali servizi non conformi;
- riceve dal fornitore di un servizio di cui all'articolo 1 del decreto informazioni relative ai requisiti rispetto ai quali quel servizio non è conforme, alle misure correttive adottate e alla eventuale valutazione, da parte del fornitore, di sussistenza della condizione di modifica sostanziale o di onere sproporzionato;
- adotta, in relazione ai servizi, delle Linee guida per assicurare l'attuazione del decreto, acquisiti i pareri dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dell'Autorità per la regolazione dei trasporti;
- comunica alla Commissione europea le informazioni sull'applicazione del decreto medesimo.